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Statuto

Statuto dell’Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta – AIC VDA – associazione di promozione sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17 l’associazione di promozione sociale – APS denominata Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta – AIC VdA – con sede legale nel Comune di Aosta.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall’Assemblea ordinaria.

L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione è parte integrante dellaFederazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune“Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie e regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme. Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,del D. Lgs. 117/17,in relazione a:

  • interventi e servizi sociali di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 117/17:
    o assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine;
  • interventi e prestazioni sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 117/17:
    o prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e della dermatite erpetiforme;

  • prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 117/17;
  • attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali diinteresse socialedi cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 117/17:

    • divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e della dermatite erpetiforme, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con dermatite erpetiforme;
    • diffondere la conoscenza e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
    • selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù ealimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
    • organizzare iniziative di divulgazione su celiachia e dermatite erpetiforme;
  • attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all’art. 5, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/17:
    • realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili,atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e dermatite erpetiforme;
    • realizzare materiale editoriale per informare gli associati ad AIC VDA e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e sull’accesso ai loro diritti;
  • attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistichedi cui all’art. 5, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 117/17:
    • promuovere iniziative sportive con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 117/17:

    • cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;

    • servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta senza glutine;

  • promozione della tutela dei diritti sociali dei consumatori e degli utentidi cui all’art. 5, comma 1, lett. w), del D. Lgs. 117/17:
    • sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il rispetto delle tutele e dei diritti per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme;
    • promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC VDA;
    • raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della dermatite erpetiforme;
    • promozione della conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target e alla popolazione generale;
    • promozione della corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/2005 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto stesso. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda scritta dell’aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che esamina le domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.
Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • intervenire e votare in assemblea;

  • esaminare i libri sociali, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto e regolamento riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L’associazione, che ai sensi dell’articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative al Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell’associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC nazionale secondo i propri regolamenti.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazion econ deliberazione dall’Assemblea,previo parere del Collegio dei Probiviri, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente e il Vice-presidente;

  • l’Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore;

  • il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato se l’associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 3 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e spedita, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea,tramite lettera, e-mail o sms.
La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • eleggee revocai componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 3⁄4dei presenti in proprio o per delega.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– formularei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– stabilire l’ammontare della quota sociale annuale;
– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
-eleggere il Presidente e il Vice-presidente tra i propri componenti;
– nominare il Segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non possono essere nominati alla carica di Presidente, consigliere, e se nominati decadono dall’ufficio, tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni sotto elencate:

a) ricopra cariche in associazioni od enti, non riconosciute da AIC Valle d’Aosta, o dalla Federazione A.I.C. e dalle sue associate aventi finalità analoghe, o aventi finalità in contrasto con quelle dell’AIC.

b) l’essere parte in causa di controversie pendenti in sede giudiziale o arbitrale, il cui esito possa arrecare eventuali conseguenze di natura patrimoniale e non, nei confronti della Federazione A.I.C., delle sue associate e delle società a quest’ultime collegate;

c) l’essere titolare di contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione A.I.C. o le sue associate;

d)  l’essere medico o operatore sanitario in attività, impegnato nella diagnosi o cura della Malattia

Celiaca e Dermatite Erpetiforme o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica;

e)  l’avere, direttamente, per affinità o per vincoli coniugali o di parentela sino al secondo grado, interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine;

f) lo svolgere una qualsivoglia attività professionale che possa trarre nonché ottenere vantaggio dalla carica ricoperta in AIC, salva l’insindacabile autorizzazione del consiglio direttivo.

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione A.I.C. e le sue associate, e che tale interesse non sia realizzabile se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC). Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l’obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l’obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse. Per una più compiuta disamina dell’incompatibilità, l’ineleggibilità e il conflitto di interessi si rimanda a quanto stabilito in proposito dalla Policy e/o dal Codice Etico se adottati.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione, e inviata tramite lettera, e-mail o sms almeno sette giorni prima.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nel caso di cessazione dalla carica di consigliere, per qualsiasi motivo, subentreranno i canditati non eletti e il Consiglio Direttivo ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea; in mancanza di essi o in caso di loro non disponibilità, il Consiglio direttivo convoca un’assemblea ordinaria per l’elezione del o dei consiglieri mancanti.  I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite.E’ ammesso il rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all’art. 18.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, regolarmente sottoscritti, sono conservati agli atti.
Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell’APS e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Codice del Terzo settore.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente è eletto dalConsiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Collegio dei Probiviri)

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

  • ha il compito di esaminare il ricorso dell’aspirante socio ex art. 3 dello statuto;

  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 12 (Segretario)

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio direttivo. Coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’amministrazione dell’associazione. E’preposto ai servizi amministrativi. Compete al Segretario:
– redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;

– curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali.

ART. 13 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio direttivo. Coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’amministrazione dell’associazione. E’ preposto ai servizi contabili e di cassa. Compete al Tesoriere:
– curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;

– curare la gestione patrimoniale secondo le direttive del Consiglio direttivo;
– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all’Assemblea per l’approvazione. Il tesoriere è consultato per ogni decisione che implichi un esborso economico.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs. 117/17.

ART. 17 (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ART. 20 (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; -libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 21 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 22 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o,in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.